|
Sito
istituzionale GTT |
|
Torna
alla pagina principale di |
SANZIONI IN VIGORE DAL 1.10.2007 |
||
SANZIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA
Per il passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di
viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura massima di
€ 180,00 e
nella misura minima di € 60,00, con la possibilità di conciliare l'irregolarità
ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di €
60,00, che corrisponde alla terza parte del massimo.
In caso di mancato
pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la
sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di € 180,00.
REGOLARIZZAZIONE A BORDO
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 1/2000 in
materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, il
passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio
irregolare può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante
versamento diretto agli assistenti alla clientela di una tariffa corrispondente
al vigente prezzo del biglietto più una maggior somma di euro 25,00, quale costo
aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo.
Qualora, per qualsiasi
motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le
sanzioni previste dalla sopra richiamata Legge Regionale.
SANZIONE AMMINISTRATIVA RIDOTTA
La sanzione amministrativa a carico di utenti sprovvisti del titolo di
viaggio, titolari di documento di viaggio personale rilasciato prima
della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio ivi
previste, rimane fissata nella misura massima di € 33,00 e nella misura minima
di € 30,00, con la possibilità di estinguere l'irregolarità ai sensi del comma 4
dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 11,00, che
corrisponde alla terza parte del massimo.