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SANZIONI IN VIGORE DAL 1.10.2007

SANZIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA

Per il passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura massima di
€ 180,00 e nella misura minima di € 60,00, con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 60,00, che corrisponde alla terza parte del massimo.
In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di € 180,00.

REGOLARIZZAZIONE A BORDO

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. 1/2000 in materia di sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico, il passeggero sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli assistenti alla clientela di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più una maggior somma di euro 25,00, quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo.
Qualora, per qualsiasi motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le sanzioni previste dalla sopra richiamata Legge Regionale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA RIDOTTA

La sanzione amministrativa a carico di utenti sprovvisti del titolo di viaggio, titolari di documento di viaggio personale rilasciato prima della violazione ed in regola con le condizioni di viaggio ivi previste, rimane fissata nella misura massima di € 33,00 e nella misura minima di € 30,00, con la possibilità di estinguere l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 11,00, che corrisponde alla terza parte del massimo.
 

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